Il 14 Febbraio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 38 il Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155, la cui entrata in vigore era prevista per il 15 Agosto 2020. Esso era volto a disciplinare le procedure di crisi ed insolvenza, imponendo sistemi di allerta anche alle piccole medie imprese per prevenire eventuali crisi aziendali.

In seguito all’emergenza covid, che ha complicato il contesto socio – economico del nostro paese, il testo della riforma è stato sottoposto a revisione e l’entrata in vigore rinviata. La normativa definitiva è stata approvata dal Consiglio dei Ministri il 18 ottobre scorso, rinviando l’entrata in vigore della suddetta al 1 settembre 2021, in accordo con il Decreto Liquidità (d.l. 23/2020). Cominciamo ad approfondire questa importante riforma analizzando alcuni aspetti fondamentali:

A) Figure coinvolte e relative funzioni 
B) Monitoraggio trimestrale e anomalie da controllare
C) Procedure di allerta: Fasi 
D) Segnalazioni interna ed esterna

Figure coinvolte e relative funzioni

Nel caso in cui l’azienda presenti fondati indizi di crisi, l’obbligo di segnalazione tempestiva ricade su due figure facenti parte degli organi di controllo interno, la cui nomina è obbligatoria. Essi sono:
• Organo di controllo interno o amministratore
• Revisore unico (esterno) o sindaco qualora le aziende superino le seguenti soglie:
a) Euro 4 ml di attivo patrimoniale
b) Euro 4 ml di ricavi
c) 20 dipendenti

La funzione degli organi di controllo interno o dell’amministratore, è quella di perpetuare un puntuale e costante monitoraggio delle condizioni d’impresa al fine di rilevare tempestivamente una crisi. In particolare, l’organo di controllo ha l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo adempia a tale funzione. La rapidità risulta essenziale per il superamento della crisi e il ripristino della continuità aziendale.
Il revisore unico o sindaco vigila sull’osservanza della legge, dello statuto; in particolare supervisiona l’assetto organizzativo e contabile adottato dalla società e il suo concreto funzionamento.

Monitoraggio trimestrale e anomalie da controllare

Il monitoraggio deve avvenire trimestralmente facendo particolare attenzione alle anomalie che elenchiamo di seguito:

  • a) Anomalie nei pagamenti verso controparti commerciali non finanziarie (Es: ritardi negli incassi dei crediti verso clienti)
  • b) Anomalie nei rapporti con banche e soggetti finanziari riscontrabili in Centrale dei Rischi (Es: Sconfini in CR e riduzione fidi)
  • c) Anomalie contrattuali nei confronti di controparti negoziali.
  • d) Anomalie contabili e di bilanci riscontrabili in bilanci, situazioni contabili o altri rendiconti e scritture contabili
  • e) Anomalie gestionali ovvero delle politiche operative delle diverse aree gestionali messi in atto da amministratori e management.
  • f) Anomalie erariali ovvero pagamenti dovuti per imposte tasse e contributi previdenziali
  • g) Anomalie da eventi pregiudizievoli ovvero ipoteche giudiziarie pignoramenti, decreti ingiuntivi, protesti o altri eventi indicatori di inadempimenti contrattuali

Se le anomalie si ripetono per più trimestri parte la PROCEDURA DI ALLERTA.

Procedure di allerta: Fasi

Analizziamo in modo schematico i principali passaggi della procedura di allerta, da attuare in caso di persistenza delle anomalie per più trimestri. Tale procedura si sviluppa in più fasi:

• Raccolta e organizzazione dei dati:

a) Informazioni generali (Es: visura camerale storica, organigramma, camera rischi 48 mesi)
b) Informazioni contabili (Es: situazione contabile aggiornata, ultimi 3 bilanci)
c) Management Representation Letter (Il controller fa firmare alla direzione aziendale la lettera in
cui essa si assume la responsabilità sulla correttezza e completezza dei dati)
d) L’amministrazione si deve avvalere di un database, un CRM o sistema basico di organizzazione
delle cartelle

• Review Contabile:

Attività di riclassifica, valutazione e analisi delle informazioni contabili ed extracontabili al fine di valutare i presupposti della continuità aziendale ed il rischio di insolvenza (rating d’impresa). Procedure di audit delle seguenti aree di bilancio:
a) Capitale fisso rettificato
b) Capitale circolante
c) Immobilizzazioni finanziarie
d) Patrimonio netto rettificato
e) Posizione finanziaria netta
f) Margine operativo lordo
g) Oneri Finanziari
h) Imposte
i) Impegni e rischi

• Analisi andamentale:

In questa fase si analizza la documentazione contrattuale bancaria per individuare fasi eventuali di
sfasamento tra entrate e uscite non previste. Il focus è sull’amministrazione per determinare le capacità di gestione della tesoreria.
a) Contratti bancari e con altre società finanziarie, storico affidi (leasing, factoring e assicurazione
crediti)
b) Centrale rischi Banca d’Italia (ultime 48-60 rilevazioni. L’accesso al CR è gratuito e si richiede
alla Banca d’Italia)
c) Business Information Services (si richiedono le ultime stesure presso questi servizi per
verificare l’esistenza di eventi pregiudizievoli, decreti ingiuntivi, pignoramenti, ipoteche
giudiziarie)

• Analisi Economico – Finanziaria:

Analisi dei bilanci e budget per valutare la capacità dell’impresa di generare cassa. Focus su:
a) Crescita economica
b) Volatilità dei flussi economici e finanziari
c) Struttura operativa ed efficienza
d) Autofinanziamento (cash-flow)
e) Sostenibilità del servizio del debito (OSCR)
f) Struttura finanziaria (mezzi propri/terzi)
g) Equilibrio finanziario nel capitale e nel circolante operativo

• Analisi qualitativa:

Informazioni generali sul management e controllo aziendale raccolte attraverso questionari specifici.
Variabili qualitative:
a) Rapporto con banche
b) Proprietà e management
c) Pianificazione e controllo
d) Settore merceologico
e) Sistema informativo

• Rating finale:

In base alle informazioni raccolte si procede ad una valutazione complessiva del rischio di insolvenza e dell’esistenza di un presupposto di continuità aziendale. Indicazioni dell’articolo 13:
a) Sostenibilità dei debiti per almeno 6 mesi successivi (pianificazione finanziaria)
b) DSCR > 1 (I flussi di cassa operativa sono in grado di coprire il debito bancario)
c) Paghe scadute 60 gg – Fornitori scaduti 120 gg
d) Parametri per segnalazione esterna

• Action Plan:

Dopo il rating l’organo di controllo invia tramite PEC la relazione motivata all’organo amministrativo chiedendo di predisporre entro 30 gg l’action plan contenente le misure correttive per evitare la crisi aziendale. L’organo di controllo deve ricevere e valutare l’action plan entro 60 gg.

Segnalazioni interna ed esterna

In caso di inerzia o inadeguatezza dell’action plan l’organo di controllo deve procedere alla segnalazione all’OCRI (Organo di Composizione della Crisi d’Impresa) pena responsabilità solidale in caso di default. La segnalazione esterna può avvenire anche da un creditore pubblico qualificato con i limiti r dettagli che riassumiamo di seguito:

-Agenzia delle Entrate: Il nuovo limite previsto dal testo del 18 ottobre 2020 (art.15), oltre il quale scatta l’obbligo di segnalazione, è rappresentato da un debito scaduto e non versato a titolo di Iva superiore ai seguenti importi:

SOGLIE

SOGLIE
Euro 100,000 Se volume d’affari da modello IVA dell’anno precedente <= Euro 1.000.000
>= Euro 500,000 Se volume d’affari da modello IVA dell’anno precedente <= Euro 10.000.000
>= Euro 1,000,000 Se volume d’affari da modello IVA dell’anno precedente > Euro 10.000.000

INPS:

  1. Ritardo di oltre sei mesi nel versamento dei contributi
  2. Totale debito scaduto 1⁄2 dei contributi dell’anno precedente > Euro 50,000

Agente di Riscossione: Somma dei crediti affidati per la riscossione auto dichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 gg.

  1. > Euro 500.000 per imprese individuali
  2. > Euro 1.000.000 per imprese collettive

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